Contenitori e distributori mobili di carburante

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Novità per la prevenzione degli incendi

Con il DM 22 novembre 2017, è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C. di capacità fino a 9 metri cubi.  (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017). Il decreto entrerà in vigore il 5 gennaio 2018.

Il Ministero intende perseguire l’obbiettivo di:

  • a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;
  • b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
  • c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all’impianto;
  • d) limitare, in caso di evento incidentale, danni all’ambiente;
  • e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Vengono abrogati:

  • decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990
  • decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003
  • art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006

Si applica alle nuove installazioni e a quelle esistenti a meno che, quest’ultime, non siano già in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia già stata presentata la segnalazione certificata d’inizio attività prevista dall’art. 4 del DPR 151/2011.

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Geometra Antonio Franchi SAF Studio

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Sono il geom. Franchi Antonio, ideatore di SAF Studio, libero professionista iscritto al collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Rovigo.

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